DETRAZIONI ECOBONUS
ENEA gestisce le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente fin dalla loro istituzione, avvenuta con la Legge n°296/06 (Legge Finanziaria 2007) e detiene l'incarico di effettuare le verifiche ed i controlli dei requisiti richiesti dalle norme agevolative nell'ordine del conseguimento del risparmio energetico.
Si sono susseguite proroghe o modifiche ed ora le detrazioni sono prorogate nella misura del 65% per spese sostenute fino al 31 dicembre 2018.
Per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, fino al 31 dicembre 2021 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 o Legge di Bilancio 2018).
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015.
Se contestualmente agli interventi di cui sopra riportati (riqualificazione energetica superiore al 25% o miglioramento della prestazione energetica invernale ed estina con conseguono almeno la qualità media) vi sono interventi che conseguono una riduzione di 1 classe di rischio sismico inferiore, la detrazione fiscale spetta nella misura dell'80%. Nel caso di riduzione di 2 classi di rischio sismico inferiore la detrazione fiscale spetta nella misura dell'85%.
Le detrazioni che accedono alle aliquote del 70% e 75% sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Le detrazioni che accedono alle aliquote dell'80% e 85% sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Queste agevolazioni fiscali consistono in una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES, concessa per la realizzazione di interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e dotati di impianti di riscaldamento.
I beneficiari di queste detrazioni sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
N.B: è possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito (per approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017".
In particolare, le detrazioni vengono riconosciute se le spese sono state sostenute per i seguenti interventi (Art. 1, Legge Finanziaria 2007):
- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'intero edificio;
- miglioramento delle prestazioni termiche dell'involucro dell'edificio (attraverso la coibentazione di solai, pareti o la sostituzione di serramenti o parti di essi o l'installazione di schermature solari);
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (caldaia a condensazione, pompe di calore e sistemi ibridi);
- installazione, in sostituzione di impianti termici esistenti, di microcogeneratori;
- installazione di sistemi di building automation;
- interventi sulle parti comuni condominiali (70% o 75%).